Capo VII

Art. 24 bis

Inosservanza dell'obbligo di informazione nel settore dell'ortofrutta e delle patate

In vigore dal 30 dic 2023
1. Un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori che non fornisce, entro i termini previsti, le informazioni richieste dalla Regione, dall'Organismo pagatore o dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è soggetta alla revoca del riconoscimento. 2. Nel caso previsto dal comma 1, sono revocati anche eventuali contributi o benefici concessi. Gli eventuali contributi ancora da erogare non sono versati e quelli erogati sono recuperati. 3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche in caso di inosservanza degli obblighi di inserimento nel sistema informativo dei programmi operativi e delle loro modifiche e delle basi sociali.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-17;42#art-24-bis

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