Capo VII
Art. 23
Sanzioni applicabili per la violazione delle regole nelle operazioni di ritiro nel settore dell'ortofrutta e delle patate
In vigore dal 30 dic 2023
1. Un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori che effettua lo smaltimento dei prodotti di cui all'articolo 27 del regolamento delegato (UE) 2022/126 in modo non conforme a quanto stabilito dall'autorità nazionale competente, non è ammessa alle spese per le operazioni di ritiro, fatte salve le eventuali sanzioni applicabili ai sensi dell'.
2. Alla medesima sanzione è soggetta l'organizzazione di produttori o l'associazione di organizzazione di produttori che abbia provocato un impatto ambientale negativo o conseguenze fitosanitarie negative nello svolgimento delle operazioni di cui al comma precedente.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-17;42#art-23