Capo VII

Art. 20

Pagamento degli aiuti recuperati e delle sanzioni

In vigore dal 30 dic 2023
1. Le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori o altri operatori, rimborsano gli aiuti indebitamente percepiti, maggiorati degli interessi. 2. Gli interessi sono calcolati: a) a decorrere dal ricevimento del pagamento indebito; b) al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue operazioni principali di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, in vigore alla data del pagamento indebito, maggiorato di tre punti percentuali.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-17;42#art-20

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