Capo VII
Art. 19
Frodi
In vigore dal 30 dic 2023
1. Fatte salve eventuali altre sanzioni applicabili ai sensi del diritto nazionale e del diritto dell'Unione europea, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori dei settori ortofrutticolo, olivicolo e delle patate che commette una frode finalizzata all'indebito conseguimento degli aiuti è soggetta cumulativamente alle seguenti sanzioni:
(a) revoca del riconoscimento;
(b) recupero degli aiuti già erogati da parte dell'Organismo pagatore;
(c) esclusione del riconoscimento per l'anno successivo a quello in cui è stata commessa la frode.
2. Quando pervengono da parte di organismi di accertamento e di controllo notizie circostanziate inerenti ai fatti di cui al comma 1, nei confronti delle organizzazioni di produttori e delle associazioni di organizzazioni di produttori sono sospesi i pagamenti di cui al Titolo III, Capo III, Sezioni 2, 6 e 7 del regolamento (UE) 2021/2115, finché i fatti non sono accertati e, per lo stesso periodo, è sospeso il riconoscimento.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-17;42#art-19