Art. 7
Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo III Gestione di particolari categorie di rifiuti.
In vigore dal 16 giu 2023
1. All'articolo 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comma 2, secondo periodo, la parola «cinque» è sostituita dalla seguente: «tre».
2. All'articolo 232, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, le parole «24 giugno 2003, n. 182», sono sostituite dalle seguenti: «8 novembre 2021, n. 197».
3. All'articolo 237 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, secondo periodo, le parole «nelle aree» sono sostituite dalle seguenti: «alle aree»;
b) al comma 4, primo periodo, dopo la parola «riutilizzo,» sono inserite le seguenti: «dalla vendita dei rifiuti derivanti dai propri prodotti,» e le parole «ottenute dal prodotto» sono sostituite dalle seguenti: «secondarie ottenute dai prodotti»;
c) al comma 6, le parole «31 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre», dopo le parole «del mare» sono inserite le seguenti: «e all'ISPRA un programma pluriennale di prevenzione della produzione dei rifiuti e», e le parole «e il bilancio con relazione sulla gestione relativa all'anno solare precedente, che riporti» sono sostituite dalle seguenti: «nonché, entro il 31 maggio di ogni anno, un piano specifico di prevenzione relativo all'anno solare precedente, comprensivo della relazione sulla gestione e del bilancio. I documenti contengono le misure atte a conseguire almeno i seguenti obiettivi: la prevenzione della formazione dei rifiuti, attraverso modelli di produzione e consumo sostenibili; la progettazione, la fabbricazione e l'uso di prodotti efficienti sotto il profilo delle risorse, durevoli, anche in termini di durata di vita e di assenza di obsolescenza programmata, scomponibili, riparabili, riutilizzabili e aggiornabili, nonché l'utilizzo di materiali ottenuti dai rifiuti nella loro produzione; la promozione dell'ecodesign per i prodotti che contengono materie prime critiche onde evitare che tali materie diventino rifiuti; la promozione della riduzione del contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti, fatti salvi i requisiti giuridici armonizzati relativi a tali materiali e prodotti stabiliti a livello dell'Unione; l'accrescimento della proporzione della quantità di rifiuti di riutilizzabili rispetto alla quantità di prodotti non riutilizzabili; l'accrescimento della proporzione della quantità di rifiuti sottoposti alle operazioni di preparazione per il riutilizzo e riciclabili rispetto alla quantità di rifiuti non sottoposti ad operazioni di preparazione per il riutilizzo e non riciclabili; il raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio. La relazione sulla gestione relativa all'anno solare precedente, inoltre, riporta»;
d) al comma 8, dopo la parola «versato» sono aggiunte le seguenti: «in conformità alle disposizioni di cui ai titoli II e III della parte quarta del presente decreto legislativo», e dopo le parole «sistema collettivo» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero ad un consorzio ex lege o ad un sistema alternativo,».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-12-23;213#art-7