Art. 4
Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo I Gestione dei rifiuti - Capo IV Autorizzazioni e iscrizioni.
In vigore dal 16 giu 2023
1. All'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 17, dopo le parole «deposito temporaneo» sono inserite le seguenti: «prima della raccolta» e le parole «183, comma 1, lettera m)» sono sostituite dalla seguente: «185-bis»;
b) al comma 17-bis, alinea:
1) dopo le parole «della stessa, al» sono inserite le seguenti «registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse (RECER), di cui al comma 3-septies dell'articolo 184-ter, interoperabile con il»;
2) le parole «attraverso il Catasto telematico» e «che cura l'inserimento in un elenco nazionale» sono soppresse;
3) le parole «dei seguenti elementi» sono sostituite dalle seguenti: «indicando i seguenti elementi»;
c) al comma 17-ter, le parole «Catasto telematico» sono sostituite dalla seguente «registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse (RECER)».
2. All'articolo 211, comma 1, alinea, del decreto legislativo n. 152 del 2006, le parole «agli articoli 208 e 210» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 208».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-12-23;213#art-4