Art. 6
Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo II Gestione degli imballaggi.
In vigore dal 16 giu 2023
1. All'articolo 218 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera bb), le parole «speciali assimilati» sono sostituite dalle seguenti: «urbani di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2»;
b) al comma 1-bis, dopo la parola "«rifiuto»," sono inserite le seguenti: "«regime di responsabilità estesa del produttore»,".
2. All'articolo 219, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la parola «I» è sostituita dalle seguenti: «Ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, i» e le parole «, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio,» sono soppresse.
3. All'articolo 220, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole «possono essere» sono sostituite dalla seguente: «sono»,
b) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «I rifiuti di imballaggio esportati fuori dell'Unione sono considerati ai fini del conseguimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio di cui all'allegato E soltanto se i requisiti di cui al presente comma sono soddisfatti e se, in conformità al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, l'esportatore può provare che la spedizione di rifiuti sia conforme agli obblighi di tale regolamento e il trattamento dei rifiuti di imballaggio al di fuori dell'Unione ha avuto luogo in condizioni sostanzialmente equivalenti agli obblighi previsti al riguardo dalla legislazione europea.»;
c) il quarto periodo è soppresso.
4. All'articolo 221 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) al primo periodo, le parole «generati dal consumo dei propri prodotti» sono sostituite dalle seguenti: «riferibili ai propri prodotti» ed il segno di interpunzione «.» è soppresso;
2) al secondo periodo, le parole «I produttori e gli utilizzatori degli imballaggi sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale dei rifiuti riferibili ai propri prodotti» sono soppresse;
3) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Ai produttori e agli utilizzatori è attribuita la responsabilità finanziaria o quella finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto.»;
b) al comma 4, secondo periodo, le parole "nei limiti derivanti dai criteri determinati ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera e)» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero secondo le modalità di cui all'articolo 198, comma 2-bis»;
c) i commi 5, 6, 7, 8 e 9 sono abrogati.
5. All'articolo 221-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la parola «aderire» sono inserite le seguenti: «al Consorzio nazionale imballaggi e», e le parole «di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 223, comma 2»;
b) al comma 3, primo periodo:
1) alla lettera a), il segno di interpunzione «,» è sostituito dal seguente: «;»;
2) alla lettera b), dopo la parola «industriale,» sono inserite le seguenti: «comprensivo di progetto di fattibilità tecnica ed economica,»;
c) al comma 6, la parola «collettivo» è sostituita dalle seguenti «di gestione»;
d) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. I produttori che hanno ottenuto il riconoscimento del sistema ai sensi del comma 6, sono tenuti a presentare annualmente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al CONAI la documentazione di cui all'articolo 237, comma 6. Il programma pluriennale di prevenzione della produzione di rifiuti di imballaggio e il piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo, sono inseriti nel programma generale di prevenzione e di gestione di cui all'articolo 225.»;
e) al comma 9, lettera d), le parole «221, commi 6, 7 e 8» sono sostituite dalle seguenti: «237, comma 6»;
f) al comma 12, le parole «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «5 gennaio 2023».
6. All'articolo 222, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, le parole «indicate nella direttiva 2018/851/UE all', paragrafo 1, numero 3, lettera a), punto 2-ter» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter)», e la parola «collettivi» è sostituita dalle seguenti: «di responsabilità estesa del produttore».
7. All'articolo 223 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, il quarto e il sesto periodo sono soppressi;
b) al comma 3, primo periodo, le parole «e 2» sono soppresse;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. I consorzi di cui al comma 1 sono tenuti a presentare annualmente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al CONAI, la documentazione di cui all'articolo 237, comma 6. Il programma pluriennale di prevenzione della produzione di rifiuti di imballaggio e il piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo sono inseriti nel programma generale di prevenzione e gestione di cui all'articolo 225»;
d) i commi 5 e 6 sono abrogati.
8. All'articolo 224 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle attività produttive» sono sostituite dalle seguenti: «adeguato ai principi contenuti nel presente decreto ed in particolare a quelli di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, nonché di libera concorrenza nelle attività di settore. Lo statuto adottato è trasmesso entro quindici giorni al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che lo approva con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro delle imprese e del Made in Italy. Qualora da parte dei suddetti Ministeri siano formulate motivate osservazioni, il CONAI è tenuto ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni e, nel caso in cui non ottemperi nei termini prescritti, le modifiche allo statuto sono disposte con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del Made in Italy»;
b) il comma 2 è abrogato;
c) al comma 3:
1) alla lettera c), le parole «articoli 221, comma 6,» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 221-bis, comma 7-bis»;
2) alla lettera e), primo periodo, le parole «, anche eventualmente destinando» sono sostituite dalle seguenti: «. Destina, eventualmente,» e, dopo le parole «ai consorzi» sono inserite le seguenti: «, di cui all'articolo 223,»;
3) alla lettera e), le parole «di cui all'articolo 219, comma 3, lettere d-bis, d-ter) e d-quater)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 219, comma 3, lettere e), f) e g)»;
4) alla lettera h), le parole «lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera c)»;
d) al comma 5, alinea, primo periodo, la parola «collettivi» è sostituita dalle seguenti: «di responsabilità estesa del produttore»;
e) al comma 8:
1) al primo periodo, dopo la parola «Conai» sono inserite le seguenti: «, determinato ai sensi dell'articolo 237, comma 4,»;
2) al secondo periodo, dopo le parole «nell'anno precedente», sono inserite le seguenti: «e degli introiti derivanti dalla vendita dei rifiuti provenienti dai propri prodotti, nonché da quelli derivanti da eventuali cauzioni di deposito non reclamate,»;
3) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Il CONAI provvede ai mezzi finanziari necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni con i proventi dell'attività, con i contributi dei consorziati, con altri contributi e proventi di consorziati e di terzi, compresi quelli dei soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), per le attività svolte in loro favore in adempimento alle prescrizioni di legge e con una quota del contributo ambientale CONAI. Quest'ultima è determinata, nel rispetto dei criteri di contenimento dei costi e di efficienza della gestione, nella misura necessaria a far fronte alle spese derivanti dall'espletamento delle funzioni conferitegli dal presente titolo.»;
f) al comma 12:
1) al primo periodo, le parole «il corrispettivo di cui alla lettera a) del comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «la copertura dei costi di cui al punto 1 del comma 5»;
2) al secondo periodo, dopo le parole «all'articolo 223», sono inserite le seguenti: «e dai competenti sistemi autonomi di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c)»;
g) il comma 9 è soppresso:
9. All'articolo 225 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) all'alinea le parole «articoli 221, comma 6,» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 221-bis, comma 7-bis»;
2) alla lettera a) è premessa la parola «la» e, dopo la parola «imballaggio», sono inserite le seguenti: «attraverso modelli di produzione e consumo sostenibili»;
3) dopo la lettera a), sono inserite le seguenti:
«a-bis) la progettazione, la fabbricazione e l'uso di imballaggi efficienti sotto il profilo delle risorse, durevoli, anche in termini di durata di vita, scomponibili, riutilizzabili, nonché l'utilizzo di materiali ottenuti dai rifiuti nella loro produzione;
a-ter) la promozione della riduzione del contenuto di sostanze pericolose in materiali e imballaggi, fatti salvi i requisiti giuridici armonizzati relativi a tali materiali e prodotti stabiliti a livello dell'Unione;»;
4) alla lettera b) è premessa la parola «l'»;
5) alla lettera c) è premessa la parola «l'»:
6) alla lettera d) è premessa la parola «il»;
7) alla lettera e) è premessa la parola «la».
b) al comma 3, dopo le parole «programma generale di prevenzione e gestione» sono inserite le seguenti: «, nonché la relazione generale consuntiva relativa all'anno solare precedente.
Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro delle imprese e del Made in Italy, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e l'ANCI si provvede alla approvazione e alle eventuali modificazioni e integrazioni del Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.»;
c) il comma 4 è abrogato.
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