Art. 10
Abrogazioni
In vigore dal 16 giu 2023
1. All' del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è abrogato;
b) al comma 3-quater il primo, il secondo e il quarto periodo sono soppressi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-12-23;213#art-10