Titolo VI

Art. 32

Disposizioni di coordinamento in materia di trasporto pubblico locale

In vigore dal 31 dic 2022
Disposizioni di coordinamento in materia di trasporto pubblico locale 1. Fermo restando quanto previsto dal titolo I e dal diritto dell'Unione europea, al settore del trasporto pubblico locale trovano diretta applicazione le disposizioni di cui al titolo III, fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, nonché gli . 2. Ai fini della scelta delle modalità di gestione e affidamento del servizio, si tiene anche conto di quelle indicate dalla normativa europea di settore, nei casi e nei limiti dalla stessa previsti, ferma restando l'applicabilità dell', commi 2 e 3 e dell'. 3. Ai fini della tutela occupazionale dei lavoratori di cui all' nonché dell'applicazione delle disposizioni di cui al titolo II e al titolo IV e V, si tiene conto anche della vigente disciplina di settore. 4. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui all', paragrafo 1 regolamento (CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, n. 1370, gli enti locali possono integrare la relazione di cui all' del presente decreto con i contenuti previsti dal predetto , paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1370 del 2007.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-12-23;201#art-32

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