Titolo VI
Art. 37
Abrogazioni e ulteriori disposizioni di coordinamento
In vigore dal 31 dic 2022
1. Sono abrogati:
a) l', comma 1, numeri 8), 10), 11) e 17), del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578;
b) gli articoli 112, 113 e 117, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
c) l', commi 6, 7, 9, 10 e 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
d) l', commi 28 e 38, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
e) l', comma 29-bis, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4;
f) l'articolo 3-bis, comma 1-bis, quarto, quinto e sesto periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
g) gli , commi 6 e 7, e 26-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
h) l', commi 20, 21, e 25, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
2. All'articolo 3-bis, comma 1-bis, del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Le deliberazioni degli enti di governo di cui al comma 1 sono validamente assunte nei competenti organi degli stessi senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive da parte degli organi degli enti locali.».
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-12-23;201#art-37