Titolo V

Art. 31 bis

Sanzioni

In vigore dal 20 feb 2026
1. L'ANAC applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall', comma 7, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in caso di: a) mancata adozione da parte dell'ente locale della relazione di cui all', comma 2; b) mancata pubblicazione della relazione di cui all', comma 2, nel sito internet istituzionale dell'ente affidante ai sensi dell', comma 2; c) mancata adozione da parte dell'ente locale dell'atto di indirizzo ai sensi dell', comma 1-bis. 2. Nei casi di cui al comma 1, nonché in caso di incompletezza della relazione di cui all', comma 2, tale da non consentirne una compiuta valutazione, l'ANAC comunica all'ente locale interessato il termine perentorio, non superiore a trenta giorni, per le integrazioni ritenute necessarie. Decorso il termine di cui al primo periodo, l'ANAC applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 del presente articolo.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-12-23;201#art-31-bis

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