Titolo V

Art. 29

Rimedi non giurisdizionali

In vigore dal 31 dic 2022
1. Fatto salvo quanto previsto dalle discipline di settore l'utente può promuovere la risoluzione extragiudiziale delle controversie presso gli organismi e in base alle procedure di cui alla Parte V, titolo II-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-12-23;201#art-29

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