Sez. II
Art. 45
Partecipanti ai programmi di giustizia riparativa
In vigore dal 30 dic 2022
1. Possono partecipare ai programmi di giustizia riparativa, con le garanzie di cui al presente decreto:
a) la vittima del reato;
b) la persona indicata come autore dell'offesa;
c) altri soggetti appartenenti alla comunità, quali familiari della vittima del reato e della persona indicata come autore dell'offesa, persone di supporto segnalate dalla vittima del reato e dalla persona indicata come autore dell'offesa, enti ed associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato, rappresentanti o delegati di Stato, Regioni, enti locali o di altri enti pubblici, autorità di pubblica sicurezza, servizi sociali;
d) chiunque altro vi abbia interesse.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;150#art-45