Sez. II

Art. 45

Partecipanti ai programmi di giustizia riparativa

In vigore dal 30 dic 2022
1. Possono partecipare ai programmi di giustizia riparativa, con le garanzie di cui al presente decreto: a) la vittima del reato; b) la persona indicata come autore dell'offesa; c) altri soggetti appartenenti alla comunità, quali familiari della vittima del reato e della persona indicata come autore dell'offesa, persone di supporto segnalate dalla vittima del reato e dalla persona indicata come autore dell'offesa, enti ed associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato, rappresentanti o delegati di Stato, Regioni, enti locali o di altri enti pubblici, autorità di pubblica sicurezza, servizi sociali; d) chiunque altro vi abbia interesse.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;150#art-45

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Partecipanti ai programmi di giustizia riparativa (Art. 45 Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonche' in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.) — Testo vigente | Portale Normativo