Capo XI
Art. 40
Modifiche al Titolo II del Libro XI del codice di procedura penale
In vigore dal 30 dic 2022
1. Al Titolo II del Libro XI del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 703, al comma 2, dopo il quarto periodo, sono inseriti i seguenti: «Quando una particolare disposizione di legge lo prevede, il procuratore generale dispone che l'interessato partecipi a distanza all'interrogatorio. Il procuratore generale può altresì autorizzare a partecipare a distanza all'interrogatorio l'interessato e il difensore quando ne fanno richiesta.»;
b) all'articolo 717, al comma 2, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Quando una particolare disposizione di legge lo prevede, il presidente della corte di appello dispone che l'interessato partecipi a distanza all'interrogatorio. Può altresì autorizzare l'interessato e il difensore a partecipare a distanza all'interrogatorio quando questi ne fanno richiesta.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;150#art-40