Titolo IV›Capo I›Sez. I
Art. 43
Principi generali e obiettivi
In vigore dal 30 dic 2022
1. La giustizia riparativa in materia penale si conforma ai seguenti principi:
a) la partecipazione attiva e volontaria della persona indicata come autore dell'offesa e della vittima del reato e degli altri eventuali partecipanti alla gestione degli effetti pregiudizievoli causati dall'offesa;
b) l'equa considerazione dell'interesse della vittima del reato e della persona indicata come autore dell'offesa;
c) il coinvolgimento della comunità nei programmi di giustizia riparativa;
d) il consenso alla partecipazione ai programmi di giustizia riparativa;
e) la riservatezza sulle dichiarazioni e sulle attività svolte nel corso dei programmi di giustizia riparativa;
f) la ragionevolezza e proporzionalità degli eventuali esiti riparativi consensualmente raggiunti;
g) l'indipendenza dei mediatori e la loro equiprossimità rispetto ai partecipanti ai programmi di giustizia riparativa;
h) la garanzia del tempo necessario allo svolgimento di ciascun programma.
2. I programmi di giustizia riparativa tendono a promuovere il riconoscimento della vittima del reato, la responsabilizzazione della persona indicata come autore dell'offesa e la ricostituzione dei legami con la comunità.
3. L'accesso ai programmi di giustizia riparativa è assicurato ai soggetti che vi hanno interesse con le garanzie previste dal presente decreto ed è gratuito.
4. L'accesso ai programmi di giustizia riparativa è sempre favorito, senza discriminazioni e nel rispetto della dignità di ogni persona. Può essere limitato soltanto in caso di pericolo concreto per i partecipanti, derivante dallo svolgimento del programma.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;150#art-43