Capo X

Art. 39

Modifiche al Titolo III del Libro X del codice di procedura penale

In vigore dal 30 dic 2022
1. Al Titolo III del Libro X del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 666, comma 4, le parole: «; tuttavia, se è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice,» sono sostituite dalle seguenti: «. A tal fine si procede mediante collegamento a distanza, quando una particolare disposizione di legge lo prevede o quando l'interessato vi consente. Tuttavia, se è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e non consente all'audizione mediante collegamento a distanza, l'interessato»; b) all'articolo 676, comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «cose sequestrate» sono inserite le seguenti: «e all'applicazione della riduzione della pena prevista dall'articolo 442, comma 2-bis»; c) all'articolo 678, al comma 1-bis, le parole: «della semidetenzione e della libertà controllata» sono sostituite dalle seguenti: «delle pene sostitutive della semilibertà e della detenzione domiciliare e delle pene conseguenti alla conversione della pena pecuniaria».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;150#art-39

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Modifiche al Titolo III del Libro X del codice di procedura penale (Art. 39 Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonche' in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.) — Testo vigente | Portale Normativo