Art. 45 · Partecipanti ai programmi di giustizia riparativa
Sez. II

Art. 45

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Partecipanti ai programmi di giustizia riparativa

In vigore dal 30 dic 2022
1. Possono partecipare ai programmi di giustizia riparativa, con le garanzie di cui al presente decreto: a) la vittima del reato; b) la persona indicata come autore dell'offesa; c) altri soggetti appartenenti alla comunità, quali familiari della vittima del reato e della persona indicata come autore dell'offesa, persone di supporto segnalate dalla vittima del reato e dalla persona indicata come autore dell'offesa, enti ed associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato, rappresentanti o delegati di Stato, Regioni, enti locali o di altri enti pubblici, autorità di pubblica sicurezza, servizi sociali; d) chiunque altro vi abbia interesse.
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