Art. 9

Informazioni aggiuntive

In vigore dal 23 ago 2022
1. I fornitori di PEPP sono tenuti a fornire ai risparmiatori in PEPP proiezioni pensionistiche aggiuntive rispetto a quelle previste dal regolamento (UE) 2019/1238, in modo da permettere la confrontabilità dei PEPP con le forme pensionistiche individuali di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. A tal fine trovano applicazione le disposizioni sulle proiezioni pensionistiche dettate dalla COVIP per le predette forme pensionistiche complementari, in attuazione degli articoli 13-quater, comma 3, e 19, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-08-03;114#art-9

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