Art. 13
Condizioni relative alla fase di decumulo prima dell'erogazione delle prestazioni pensionistiche PEPP
In vigore dal 23 ago 2022
Condizioni relative alla fase di decumulo
prima dell'erogazione delle prestazioni pensionistiche PEPP
1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento (UE) 2019/1238, i requisiti e le modalità di accesso alle prestazioni PEPP e alle prestazioni pensionistiche PEPP sono definiti nei contratti PEPP nel rispetto di quanto disposto dal presente articolo e dell'.
2. I risparmiatori in PEPP possono, in conformità alle disposizioni previste dall'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1238, richiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata nel sottoconto italiano:
a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, della posizione maturata nel sottoconto italiano, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sè, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno dall'apertura del sottoconto italiano, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali;
b) decorsi otto anni di iscrizione al sottoconto italiano, per un importo non superiore al 75 per cento della posizione maturata nel sottoconto italiano, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sè o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui all', comma 1, lettere a), b), c) e d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell', comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento;
c) decorsi otto anni di iscrizione al sottoconto italiano, per un importo non superiore al 30 per cento della posizione maturata nel sottoconto italiano, per ulteriori esigenze dei risparmiatori in PEPP. Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento.
3. Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75 per cento del totale dei versamenti, maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate nel sottoconto italiano. Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta del risparmiatore in PEPP, in qualsiasi momento anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro.
Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto al contribuente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.
4. Ai lavoratori che cessino l'attività lavorativa e maturino l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi, e che abbiano maturato alla data di presentazione della domanda di accesso alla rendita integrativa di cui al presente comma un requisito contributivo complessivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori di appartenenza, le prestazioni PEPP del sottoconto italiano possono essere erogate, in tutto o in parte, su richiesta del risparmiatore in PEPP, in forma di rendita temporanea, denominata «Rendita integrativa temporanea anticipata» (RITA), decorrente dal momento dell'accettazione della richiesta fino al conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia e consistente nell'erogazione frazionata di un capitale, per il periodo considerato, pari al montante accumulato nel sottoconto italiano richiesto. Ai fini della richiesta in rendita e in capitale del montante residuo non rileva la parte di prestazione richiesta a titolo di rendita integrativa temporanea anticipata.
5. La rendita anticipata di cui al comma 4 è riconosciuta altresì ai lavoratori che risultino inoccupati per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi e che maturino l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi.
6. La parte imponibile della rendita anticipata è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di maturazione della posizione pensionistica individuale nel sottoconto italiano con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Il percettore della rendita anticipata ha facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva di cui al presente comma facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria.
7. Il risparmiatore in PEPP, anche prima del periodo minimo di permanenza di cui all'articolo 52, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238, può:
a) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata nel sottoconto italiano, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a dodici mesi e non superiore a quarantotto mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria;
b) riscattare l'intera posizione individuale maturata nel sottoconto italiano in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a quarantotto mesi.
8. In caso di morte del risparmiatore in PEPP prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica la posizione individuale maturata è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi soggetti dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
9. Sulle somme percepite a titolo di riscatto della posizione individuale relative alle fattispecie previste dal comma 7, lettere a) e b), e dal comma 8, è operata una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo di maturazione della posizione pensionistica individuale nel sottoconto italiano con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.
10. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni e delle altre prestazioni previste dal presente articolo, sono considerati utili tutti i periodi di adesione al sottoconto italiano del PEPP per i quali non sia stato esercitato il riscatto totale della posizione individuale. Qualora nella posizione individuale maturata sia stato trasferito quanto maturato in altri sottoconti italiani, ai fini dell'anzianità si prendono a riferimento anche i diversi periodi di adesione maturati nel sottoconto italiano oggetto del trasferimento.
11. Ferma restando l'intangibilità delle posizioni individuali costituite presso un sottoconto italiano nella fase di accumulo, le anticipazioni di cui al comma 2, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria previsti dall'articolo 128 del regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1935, n. 1155, e dall' del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni.
I crediti relativi alle somme oggetto di riscatto totale e parziale e le somme oggetto di anticipazione di cui al comma 2, lettere b) e c), non sono assoggettate ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità.
12. Al fine dell'applicazione delle ritenute previste nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all', commi 6 e 7.
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