Art. 14

Regime tributario dei rendimenti

In vigore dal 25 feb 2025
1. I sottoconti italiani sono soggetti all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui all', comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, che i fornitori di PEPP applicano sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all', commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. 2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è versata dai fornitori di PEPP entro il 16 febbraio di ciascun anno. Si applicano le disposizioni del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 3. La dichiarazione relativa all'imposta sostitutiva è presentata dai fornitori di PEPP con le modalità e negli ordinari termini previsti per la dichiarazione dei redditi. 4. I fornitori di PEPP che operano in regime di libera prestazione di servizi applicano l'imposta sostitutiva direttamente ovvero mediante un rappresentante fiscale scelto tra i soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che risponde in solido per gli obblighi di determinazione e versamento dell'imposta e provvede alla dichiarazione annuale delle somme. 5. COMMA ABROGATO DAL D.L. DICEMBRE 2024, N. 202, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2025, N. 15.

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Regime tributario dei rendimenti (Art. 14 Attuazione del regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP).) — Testo vigente | Portale Normativo