Art. 4
Distribuzione dei PEPP
In vigore dal 23 ago 2022
1. Ai fini della vigilanza sul rispetto degli obblighi previsti dagli articoli 22, 23, 24, 25, paragrafo 1 comma 6, 26, paragrafo 8, 33, paragrafi 1 e 2, 34 e 50 del regolamento (UE) 2019/1238 in tema di distribuzione di PEPP e al fine di verificare che la consulenza sui PEPP sia affidata a soggetti in possesso delle adeguate conoscenze e competenze:
a) la COVIP è l'autorità nazionale competente con riferimento ai soggetti di cui all', paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) 2019/1238;
b) la Consob è l'autorità nazionale competente con riferimento ai soggetti di cui all', paragrafo 1, lettere a), d), e) ed f), e alle imprese di investimento autorizzate di cui all', paragrafo 2 del regolamento (UE) 2019/1238 e alla società Poste Italiane Divisione servizi di Bancoposta autorizzata ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144;
c) l'IVASS è l'autorità nazionale competente con riferimento ai soggetti di cui all', paragrafo 1, lettera b) e agli intermediari assicurativi di cui all', paragrafo 2 del regolamento (UE) 2019/1238, diversi dai soggetti di cui alla lettera b).
2. La COVIP è l'autorità nazionale competente a vigilare sul rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 29 del regolamento (UE) 2019/1238.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-08-03;114#art-4