Capo II

Art. 50

Disposizioni transitorie

In vigore dal 15 lug 2022
1. La prima comunicazione inviata ai sensi dell', comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal presente decreto, comprende gli incarichi conferiti, a partire dal 15 novembre 2021, ai sensi dell' del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147. 2. Le disposizioni previste dall'articolo 25-ter del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si applicano alle liquidazioni disposte successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, anche relative all'attività svolta dall'esperto nell'ambito della composizione negoziata prevista dal decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147. 3. La disposizione di cui all'articolo 25-quinquies, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, non si applica nel caso in cui la rinuncia alle domande di cui al primo periodo del medesimo comma 1 sia intervenuta prima dell'entrata in vigore del presente decreto.
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Disposizioni transitorie (Art. 50 Modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza).) — Testo vigente | Portale Normativo