Capo II
Art. 49
Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270
In vigore dal 15 lug 2022
1. Al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all', comma 1, lettera b), dopo le parole «ovvero autonomamente,» sono inserite le seguenti: «osservati gli articoli 356 e 358 del codice della crisi e dell'insolvenza,».
b) all', comma 3, le parole «, primo e secondo comma, e 39 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 134, 135, 136, commi 1, 2 e 3, e 137 del codice della crisi e dell'insolvenza»;
c) all':
1) al comma 3, le parole « della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 142, 143, 144, 146 e 147 del codice della crisi e dell'insolvenza» e le parole « della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 104, 128, 129, 131 e 132 del codice della crisi e dell'insolvenza»;
2) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Al termine del proprio ufficio, il commissario giudiziale cui è affidata la gestione dell'impresa deve rendere il conto a norma dell'articolo 231 del codice della crisi e dell'insolvenza.»;
d) all':
1) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Il debitore e i creditori ammessi possono chiedere la sostituzione del commissario straordinario per conflitto di interessi, indicandone nella richiesta le specifiche ragioni. Il Ministro dello sviluppo economico, sentito il comitato di sorveglianza, se ritiene fondata la richiesta, provvede alla nomina del nuovo commissario straordinario.
1-ter. Il debitore e i creditori ammessi possono altresì chiedere al comitato di sorveglianza la revoca dell'autorizzazione concessa al commissario straordinario ai sensi dell', comma 2, alla nomina per la designazione di coadiutori in presenza di conflitto di interessi, indicandone nella richiesta le specifiche ragioni. Il comitato di sorveglianza provvede sentito il commissario straordinario.»;
2) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Revoca e sostituzione del commissario straordinario e dei coadiutori)».
e) dopo l'articolo 76 è inserito il seguente:
«Art. 76-bis (Esdebitazione dei soci illimitatamente responsabili). - 1. Ai soci illimitatamente responsabili cui sono stati estesi gli effetti della dichiarazione dello stato di insolvenza si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 278, 279, 280 e 281 del codice della crisi e dell'insolvenza.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-06-17;83#art-49