Capo II
Art. 46
Abrogazioni e modifiche di disposizioni del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118
In vigore dal 15 lug 2022
Abrogazioni e modifiche di disposizioni del
decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118
1. Al decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) gli , commi 1, 2 e 3, sono abrogati;
b) all' sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1 è abrogato;
2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole «L'esperto» sono inserite le seguenti: «di cui all' del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14»;
3) al comma 3 le parole «I procedimenti di cui ai commi 1 e 2 si svolgono innanzi al tribunale competente ai sensi dell' del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267» sono sostituite dalle seguenti: «Il procedimento di cui al comma 2 si svolge innanzi al tribunale competente ai sensi dell' del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14»;
c) all':
1) il comma 2 è abrogato;
2) alla rubrica, le parole «. Limiti di accesso alla composizione negoziata» sono soppresse.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-06-17;83#art-46