Capo I
Art. 27
Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo I, Sezione III, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
In vigore dal 15 lug 2022
1. All'articolo 158 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, la rivalutazione dei crediti di lavoro è ammessa anche dopo la domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e dopo l'apertura di una procedura di insolvenza. La rivalutazione è ammessa, negli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, fino alla definitività della sentenza di omologazione e, nelle procedure di insolvenza, fino al decreto pronunciato ai sensi dell'articolo 204, comma 4, in relazione alle domande di ammissione al passivo depositate nel termine di cui all'articolo 201, comma 1.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-06-17;83#art-27