Capo I
Art. 15
Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo I, Sezione II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
In vigore dal 15 lug 2022
1. Alla parte prima, titolo IV, capo I del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la rubrica della sezione II è sostituita dalla seguente: «Accordi di ristrutturazione, convenzione di moratoria e accordi su crediti tributari e contributivi».
2. All'articolo 57 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «dell'» sono sostituite dalle seguenti: «dell'»;
b) al comma 4, come modificato dall', comma 1, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147, la parola «economica» è soppressa.
3. All'articolo 63 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, come modificato dall', comma 3, lettera c), del decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147, al settimo periodo, le parole «Ai fini dell', comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini del comma 2-bis» e la parola «fiscale» è soppressa;
b) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui agli articoli 57, comma 1, e 60, comma 1, e, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.»;
c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Transazione su crediti tributari e contributivi».
4. All'articolo 64 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti: «3. In caso di domanda proposta ai sensi dell'articolo 54, comma 3, o di domanda di concessione delle misure protettive in funzione della omologazione degli accordi di ristrutturazioni, i creditori non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione, nè possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del deposito delle medesime domande. Sono inefficaci eventuali patti contrari.
4. Fermo quanto previsto dal comma 3, i creditori interessati dalle misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti essenziali in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione, nè possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto di non essere stati pagati dal debitore. Sono essenziali i contratti necessari per la continuazione della gestione corrente dell'impresa, inclusi i contratti relativi alle forniture la cui interruzione impedisce la prosecuzione dell'attività del debitore.»;
b) alla rubrica, dopo le parole «Effetti degli accordi sulla disciplina societaria» sono aggiunte le seguenti: «e sui contratti in caso di concessione di misure protettive».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-06-17;83#art-15