Capo I
Art. 18
Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo II, Sezione III, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
In vigore dal 15 lug 2022
1. All'articolo 78 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera c), dopo le parole «a mezzo posta elettronica certificata» sono inserite le seguenti: «o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell', comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005»;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice nomina il commissario giudiziale perché svolga, a partire da quel momento, le funzioni dell'OCC se:
a) è stata disposta la sospensione generale delle azioni esecutive individuali e la nomina appare necessaria per tutelare gli interessi delle parti;
b) è proposta domanda di concordato in continuità aziendale, con omologazione da pronunciarsi ai sensi dell'articolo 112, comma 2;
c) la nomina è richiesta dal debitore.»;
c) al comma 4, dopo le parole «posta elettronica certificata» sono inserite le seguenti: «o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato,».
2. All'articolo 80, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la parola «economica» è soppressa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-06-17;83#art-18