Capo I

Art. 21

Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo III, Sezione III, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

In vigore dal 15 lug 2022
1. Dopo l'articolo 94 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è inserito il seguente: «Art. 94-bis (Disposizioni speciali per i contratti pendenti nel concordato in continuità aziendale). - 1. I creditori non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione, nè possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del deposito della domanda di accesso al concordato in continuità aziendale, dell'emissione del decreto di apertura di cui all' e della concessione delle misure protettive o cautelari. Sono inefficaci eventuali patti contrari. 2. Fermo quanto previsto dal comma 1, i creditori interessati dalle misure protettive concesse ai sensi dell'articolo 54, comma 2, non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti essenziali in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione, nè possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo in continuità aziendale. Sono essenziali i contratti necessari per la continuazione della gestione corrente dell'impresa, inclusi i contratti relativi alle forniture la cui interruzione impedisce la prosecuzione dell'attività del debitore.». 2. All'articolo 100, comma 1, terzo periodo del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole «della retribuzione dovuta per la mensilità antecedente» sono sostituite dalle seguenti: «delle retribuzioni dovute per le mensilità antecedenti».
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