Capo I

Art. 5

Modifiche alla Parte Prima, Titolo I, Capo II, Sezione IV, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

In vigore dal 15 lug 2022
1. L' del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è sostituito dal seguente: « (Attribuzione della giurisdizione). - 1. Fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell'Unione europea, la giurisdizione italiana sulla domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza disciplinati dalla presente legge sussiste quando il debitore ha in Italia il centro degli interessi principali o una dipendenza. 2. Avverso il provvedimento di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza è ammessa impugnazione per difetto di giurisdizione da chiunque vi abbia interesse. Si applica il procedimento di cui all'. È sempre ammesso il ricorso per cassazione. 3. La giurisdizione italiana di cui al comma 1 sussiste anche per le azioni che derivano direttamente dalla procedura.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-06-17;83#art-5

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