Art. 7
Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35
In vigore dal 31 dic 2021
Modifiche all' del decreto legislativo
15 marzo 2011, n. 35
1. All' del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. A decorrere dal 17 dicembre 2024, i programmi di formazione per i controllori della sicurezza stradale includono aspetti relativi agli utenti della strada vulnerabili e alle infrastrutture per tali utenti.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-15;213#art-7