Art. 11

Modifiche all'allegato II del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35

In vigore dal 31 dic 2021
1. All'allegato II del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il titolo è sostituito dal seguente: «ALLEGATO II - COMPONENTI INDICATIVE DEI CONTROLLI SULLA SICUREZZA STRADALE»; b) al punto 1, le parole: «della progettazione preliminare» sono sostituite dalle seguenti: «della redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica» ed è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «d-bis) disposizioni per gli utenti della strada vulnerabili: 1) disposizioni per i pedoni, 2) disposizioni per i ciclisti, compresa l'esistenza di percorsi alternativi o separazioni dal traffico automobilistico ad alta velocità, 3) disposizioni per gli utilizzatori dei veicoli a motore a due ruote, 4) densità e ubicazione degli attraversamenti pedonali e ciclabili, 5) disposizioni per i pedoni e i ciclisti sulle strade interessate della zona, 6) separazione dei pedoni e dei ciclisti dal traffico automobilistico ad alta velocità o esistenza di percorsi alternativi diretti su strade di classe inferiore.»; c) al punto 2, alla lettera f), le parole: «utenti vulnerabili» sono sostituite dalle seguenti: «utenti della strada vulnerabili.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-15;213#art-11

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