Art. 9
Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35
In vigore dal 31 dic 2021
Modifiche all' del decreto legislativo
15 marzo 2011, n. 35
1. All' del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: «classificazione» è sostituita dalla seguente: «valutazione», le parole: «» sono sostituite dalle seguenti: «» e le parole: «il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e l'ANSFISA provvedono»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Su proposta dell'ANSFISA, le tariffe sono aggiornate almeno ogni tre anni secondo le modalità di cui al comma 2.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-15;213#art-9