Art. 2

Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35

In vigore dal 31 dic 2021
Modifiche all' del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35 1. All', comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) rete stradale transeuropea: la parte ricadente nel territorio nazionale della rete stradale definita nel regolamento UE n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2003;»; b) dopo la lettera a), sono inserite le seguenti: «a-bis) autostrada: strada appositamente progettata e costruita per il traffico motorizzato che non serve le proprietà che la costeggiano e che soddisfa i criteri seguenti: 1) dispone, salvo in punti particolari o provvisoriamente, di carreggiate distinte per le due direzioni di traffico, separate l'una dall'altra da una fascia divisoria non destinata alla circolazione o, eccezionalmente, da altri mezzi; 2) non presenta intersezioni a raso con alcuna altra strada, linea ferroviaria o sede tranviaria, pista ciclabile o cammino pedonale; 3) è specificamente designata come autostrada; a-ter) strada principale: strada situata al di fuori dell'area urbana che collega importanti città o regioni, o entrambe, appartenente alla categoria di strade più elevata classificata di tipo "B-Strade extraurbane principali", ai sensi dell', comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; a-quater) strade di interesse nazionale: le strade di competenza statale elencate dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;»; c) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) organo competente: qualsiasi organismo pubblico, istituito a livello nazionale, regionale o locale, che partecipa, in funzione delle proprie competenze, all'attuazione del presente decreto;»; d) la lettera e) è abrogata; e) le lettere f) e g) sono sostituite dalle seguenti: «f) classificazione della sicurezza: la classificazione di parti della rete stradale esistente in categorie, in base alla loro sicurezza intrinseca misurata oggettivamente; g) ispezione di sicurezza stradale mirata: indagine mirata per individuare condizioni pericolose, difetti e problemi che aumentano il rischio di incidenti e lesioni, sulla base di un sopralluogo di una strada o di un tratto di strada esistente;»; f) dopo la lettera g) è inserita la seguente: «g-bis) ispezione di sicurezza stradale periodica: la verifica ordinaria periodica delle caratteristiche e dei difetti che esigono un intervento di manutenzione per ragioni di sicurezza;»; g) alla lettera i), il segno d'interpunzione "." è sostituito dal seguente ";" e, dopo la lettera i), è inserita la seguente: «i-bis) utenti della strada vulnerabili: utenti della strada non motorizzati, quali in particolare ciclisti e pedoni, disabili in carrozzella e utilizzatori di veicoli a motore a due ruote.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-15;213#art-2

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