Art. 19

Sistemi di stoccaggio facenti parte dei sistemi di distribuzione e del sistema di trasmissione

In vigore dal 26 dic 2021
Sistemi di stoccaggio facenti parte dei sistemi di distribuzione e del sistema di trasmissione 1. Al decreto legislativo 1° giugno 2011, n 93, dopo l'articolo 38, è aggiunto il seguente: «38-bis (Sistemi di stoccaggio facenti parte dei sistemi di distribuzione e del sistema di trasmissione). - 1. Il Gestore del sistema di trasmissione nazionale e il Gestore del sistema di distribuzione, nell'ambito di quanto previsto dai rispettivi piani di sviluppo della rete, possono proporre di sviluppare e gestire impianti di stoccaggio dell'energia, solo se questi sono componenti di rete pienamente integrati per i quali l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ha concesso la sua approvazione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;210#art-19

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Sistemi di stoccaggio facenti parte dei sistemi di distribuzione e del sistema di trasmissione (Art. 19 Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonche' recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento UE 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE.) — Testo vigente | Portale Normativo