Art. 16

Sistemi semplici di produzione e consumo

In vigore dal 30 apr 2025
1. Al fine di promuovere, in un'ottica di semplificazione, le configurazioni di autoconsumo, è classificato come sistema semplice di produzione e consumo il sistema in cui una linea elettrica collega una o più unità di produzione gestite, in qualità di produttore, dalla medesima persona fisica o giuridica o da persone giuridiche diverse, ad una unità di consumo gestita da una persona fisica in qualità di cliente finale o ad una o più unità di consumo gestite, in qualità di cliente finale, dalla medesima persona giuridica o da persone giuridiche diverse purchè tutte appartenenti al medesimo gruppo societario. 2. I sistemi semplici di produzione e consumo devono insistere su particelle catastali poste nella disponibilità di uno o più dei soggetti che fanno parte di detti sistemi. 3. L'ARERA, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aggiorna e adegua la regolazione dei sistemi semplici di produzione e consumo.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;210#art-16

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