Art. 17

Sistemi di distribuzione chiusi

In vigore dal 26 dic 2021
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere realizzati sistemi di distribuzione chiusi per la distribuzione di energia elettrica a unità di consumo industriali, commerciali o di servizi condivisi, collocate all'interno di un'area geograficamente limitata, nei casi in cui: a) per specifiche ragioni tecniche o di sicurezza, le operazioni o il processo di produzione degli utenti di tale sistema sono integrati, per cui le unità di consumo risultano funzionalmente essenziali al processo produttivo integrato; b) il sistema distribuisce energia elettrica principalmente al proprietario o al gestore del sistema e alle loro imprese correlate, in un'area insistente sul territorio di non più di due comuni adiacenti, fatte salve le specifiche esigenze di cui alla lettera a). 2. Per la realizzazione dei sistemi di distribuzione chiusi di cui al comma 1 sono rispettate le seguenti condizioni: a) il gestore del sistema di distribuzione chiuso deve essere titolare di una sub-concessione di distribuzione stipulata con il gestore del sistema di distribuzione, previa autorizzazione del Ministero della transizione ecologica. b) il sistema non può fornire energia elettrica ai clienti civili, fatta eccezione per l'uso accidentale da parte di un numero limitato di nuclei familiari, legati al proprietario del sistema di distribuzione da un rapporto di lavoro o professionale ovvero da un vincolo simile e situati nell'area servita dal sistema stesso. 3. I sistemi di distribuzione chiusi di cui al comma 1 sono considerati reti pubbliche di distribuzione con obbligo di connessione dei terzi, indipendentemente dalla proprietà della rete. Il gestore del sistema di distribuzione chiuso, in qualità di sub-concessionario, è tenuto all'osservanza degli stessi obblighi e delle stesse condizioni cui è sottoposto il gestore del sistema di distribuzione, fatto salvo quanto stabilito dal comma 4 del presente articolo e dai commi 5-bis e 5-ter dell'articolo 38 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93. 4. Il gestore di un sistema di distribuzione chiuso è esentato dai seguenti obblighi: a) approvazione delle tariffe praticate o delle metodologie di calcolo delle stesse da parte dell'ARERA; b) approvvigionamento dei servizi non relativi alla frequenza e dell'energia a copertura delle perdite di rete secondo procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato; c) approvvigionamento dei servizi necessari al funzionamento della rete; d) presentazione del piano di sviluppo della rete di distribuzione dell'energia elettrica. 5. Il gestore di un sistema di distribuzione chiuso può liberamente sviluppare e gestire punti di ricarica di veicoli elettrici, a condizione di garantire un accesso aperto e non discriminatorio agli stessi, nonché realizzare e gestire sistemi di stoccaggio dell'energia elettrica. 6. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'ARERA provvede a: a) predisporre le convenzioni-tipo per il rilascio della sub-concessione di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo; b) approvare le linee guida sulla base delle quali deve essere verificato il rispetto delle condizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), e di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo, nonché a stabilire condizioni specifiche per la delimitazione geografica dei siti su cui è possibile realizzare sistemi di distribuzione chiusi; c) adeguare, ove necessario, la regolazione dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita, secondo criteri di proporzionalità e semplificazione; d) determinare le modalità attraverso le quali un utente del sistema di distribuzione chiuso può richiedere all'Autorità di esaminare e approvare le tariffe praticate dal gestore del sistema ovvero le metodologie di calcolo delle medesime tariffe. 7. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della transizione ecologica, adottato ai sensi dell', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si prevede: a) l'istituzione dell'albo dei sistemi di distribuzione chiusi realizzati in attuazione del presente articolo; b) la procedura di autorizzazione alla stipula della sub-concessione da parte del medesimo Ministero, ai sensi del comma 2, lettere a), del presente articolo; c) la procedura per l'iscrizione all'albo dei sistemi di distribuzione chiusi autorizzati o realizzati alla data del 15 agosto 2009, attraverso le reti elettriche individuate dall'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, per i quali i relativi gestori hanno effettuato la comunicazione all'ARERA entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 8. Nel caso di modifica dell'area di pertinenza dei sistemi di distribuzione chiusi iscritti nell'albo ai sensi del precedente comma, il gestore del sistema di distribuzione chiuso è tenuto a richiedere la sub-concessione di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo per l'intero sistema ed è soggetto a tutte le disposizioni del presente articolo. 9. Il presente articolo, fatta eccezione per quanto disposto dai commi 2, lettera a), 3 e 4, si applica anche ai porti e agli aeroporti per i quali, ai sensi della normativa vigente, l'attività di distribuzione di energia elettrica è svolta sulla base di concessioni rilasciate rispettivamente dall'autorità portuale competente ovvero dall'Ente nazionale dell'aviazione civile (ENAC), ferma restando la loro classificazione come reti pubbliche di distribuzione dell'energia elettrica. 10. Sono fatte salve le competenze in materia di concessione dei sistemi di distribuzione delle Province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono alle finalità del presente articolo ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;210#art-17

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