Art. 19
19 / 29Sistemi di stoccaggio facenti parte dei sistemi di distribuzione e del sistema di trasmissione
In vigore dal 26 dic 2021
Sistemi di stoccaggio facenti parte dei sistemi
di distribuzione e del sistema di trasmissione
1. Al decreto legislativo 1° giugno 2011, n 93, dopo l'articolo 38, è aggiunto il seguente:
«38-bis (Sistemi di stoccaggio facenti parte dei sistemi di distribuzione e del sistema di trasmissione). - 1. Il Gestore del sistema di trasmissione nazionale e il Gestore del sistema di distribuzione, nell'ambito di quanto previsto dai rispettivi piani di sviluppo della rete, possono proporre di sviluppare e gestire impianti di stoccaggio dell'energia, solo se questi sono componenti di rete pienamente integrati per i quali l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ha concesso la sua approvazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;210#art-19