Titolo IV›Capo I
Art. 38
Vigilanza e sanzioni a tutela dei minori
In vigore dal 2 mag 2024
1. Alla verifica dell'osservanza delle disposizioni di cui all' provvede l'Autorità,.... All'attività del Comitato il Ministero fornisce supporto organizzativo e logistico mediante le proprie risorse, umane, finanziarie e strumentali.
2. Nei casi di inosservanza dei divieti di cui all' nonché di violazione delle disposizioni a tutela dei minori contenute negli , l'Autorità, sentito il Comitato consultivo interistituzionale di cui all', comma 2, che si esprime entro quindici giorni, previa contestazione della violazione agli interessati ed assegnazione di un termine non superiore a quindici giorni per la presentazione di documentazione e osservazioni, tenuto conto della gravità del fatto e delle conseguenze che ne sono derivate nonché della durata ed eventuale reiterazione delle violazioni, applica la sanzione amministrativa da euro 30.000 a euro 600.000. Nei casi di particolare gravità l'Autorità dispone la sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo per un periodo non inferiore a sette e non superiore a centottanta giorni.
3. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2, in caso di violazione del divieto di cui al comma 3 dell', si applica la sanzione amministrativa della disattivazione dell'impianto di trasmissione.
4..... Alle sanzioni amministrative inflitte dall'Autorità e alle sanzioni previste dal Codice di autoregolamentazione media e minori applicate dal Comitato viene data adeguata pubblicità, anche mediante comunicazione da parte del soggetto sanzionato nei notiziari diffusi in ore di massimo ascolto.....
5. L'Autorità, sentiti l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, il Comitato consultivo interistituzionale di cui all', comma 2 e l'Autorità politica con delega alla famiglia, che si esprimono entro quindici giorni, presenta al Parlamento, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sulla tutela dei diritti dei minori, sulle misure adottate, sui procedimenti per la violazione dei codici di autoregolamentazione e sulle sanzioni irrogate. Ogni sei mesi, l'Autorità, sentiti l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza ed il Comitato consultivo interistituzionale di cui all', comma 2, invia alla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, una relazione informativa sulle attività di sua competenza in materia di tutela dei diritti dei minori, corredata da eventuali segnalazioni, suggerimenti od osservazioni.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;208#art-38