Titolo IVCapo I

Art. 34

Brevi estratti di cronaca

In vigore dal 25 dic 2021
1. Con regolamento dell'Autorità sono individuate le modalità attraverso le quali ogni fornitore di servizi di media, anche se operante nel territorio di diverso Stato membro, può utilizzare brevi estratti di cronaca di eventi di grande interesse pubblico trasmessi in esclusiva da un fornitore soggetto alla giurisdizione italiana. 2. Il regolamento disciplina, in particolare: a) la libertà di scelta dei brevi estratti a partire dal segnale di trasmissione; b) l'indicazione della fonte del breve estratto, salvo che sia nella pratica impossibile; c) l'accesso a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie; d) l'utilizzazione degli estratti esclusivamente per i notiziari di carattere generale; e) l'utilizzazione degli estratti da parte dei fornitori dei servizi di media audiovisivi a richiesta solamente per la trasmissione in differita; f) gli accordi tra gli operatori per individuare la lunghezza massima dei brevi estratti e i limiti di tempo per la loro trasmissione; g) il compenso pattuito in modo che non superi i costi supplementari direttamente sostenuti per consentire l'accesso.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;208#art-34

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Brevi estratti di cronaca (Art. 34 Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realta' del mercato.) — Testo vigente | Portale Normativo