Titolo IVCapo I

Art. 30

Tutela dei diritti fondamentali

In vigore dal 2 mag 2024
1. La programmazione predisposta dai fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici soggetti alla giurisdizione italiana non deve contenere alcuna istigazione a commettere reati oppure apologia degli stessi, in particolare: a) istigazione alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di persone o un membro di un gruppo sulla base di uno dei motivi di cui all' della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea o in violazione dell'art. 604-bis del codice penale; b) alcuna pubblica provocazione a commettere reati di terrorismo di cui all' della direttiva (UE) 2017/541. 2. Con apposito regolamento dell'Autorità sono definiti criteri vincolanti idonei a prevenire nella programmazione la violazione dei divieti di cui al comma 1. 3. Nei casi di inosservanza dei divieti di cui al comma 1 e dei criteri stabiliti nel regolamento di cui al comma 2 si applicano le sanzioni previste dall', comma 1, lettera q), e comma 2, lettera g).

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;208#art-30

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Tutela dei diritti fondamentali (Art. 30 Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realta' del mercato.) — Testo vigente | Portale Normativo