Titolo IV›Capo I
Art. 30
44 / 73Tutela dei diritti fondamentali
In vigore dal 2 mag 2024
1. La programmazione predisposta dai fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici soggetti alla giurisdizione italiana non deve contenere alcuna istigazione a commettere reati oppure apologia degli stessi, in particolare:
a) istigazione alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di persone o un membro di un gruppo sulla base di uno dei motivi di cui all' della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea o in violazione dell'art. 604-bis del codice penale;
b) alcuna pubblica provocazione a commettere reati di terrorismo di cui all' della direttiva (UE) 2017/541.
2. Con apposito regolamento dell'Autorità sono definiti criteri vincolanti idonei a prevenire nella programmazione la violazione dei divieti di cui al comma 1.
3. Nei casi di inosservanza dei divieti di cui al comma 1 e dei criteri stabiliti nel regolamento di cui al comma 2 si applicano le sanzioni previste dall', comma 1, lettera q), e comma 2, lettera g).
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;208#art-30