Titolo IV›Capo I
Art. 36
Comunicati di organi pubblici
In vigore dal 2 mag 2024
1. Il Governo, le amministrazioni dello Stato, le regioni e gli enti pubblici territoriali, per soddisfare gravi ed eccezionali esigenze di pubblica necessità, possono chiedere ai fornitori dei servizi media audiovisivi e radiofonici, alle emittenti... radiofoniche, o alla concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale la trasmissione gratuita di brevi comunicati. I suddetti soggetti sono obbligati a trasmetterli.
Analoga richiesta può essere effettuata ai fornitori dei servizi di media a richiesta, che, in tal caso, sono obbligati a inserirli nel loro catalogo, dandone adeguato rilievo.
2. La società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è obbligata a trasmettere i comunicati e le dichiarazioni ufficiali del Presidente della Repubblica, dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, del Presidente del Consiglio dei ministri e del Presidente della Corte costituzionale, su richiesta degli stessi, facendo precedere e seguire le trasmissioni dall'esplicita menzione della provenienza dei comunicati e delle dichiarazioni.
3. Per gravi ed urgenti necessità pubbliche la richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri,... contestualmente comunicata alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, ha effetto immediato.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;208#art-36