Titolo IV
Art. 14
Registrazione delle ispezioni
In vigore dal 23 apr 2024
1. Le Autorità marittime assicurano che le informazioni relative alle ispezioni a norma del presente decreto, comprese le informazioni relative ai casi di non conformità e ai provvedimenti di fermo emessi, siano trasferite senza ritardi alla banca dati sulle ispezioni, istituita dalla Commissione ai sensi dell' della direttiva (UE) 2019/883, non appena:
a) sia stato completato il rapporto di ispezione;
b) sia stato revocato il provvedimento di fermo; oppure
c) sia stata concessa un'esenzione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;197#art-14