Art. 14 · Registrazione delle ispezioni
Titolo IV

Art. 14

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Registrazione delle ispezioni

In vigore dal 23 apr 2024
1. Le Autorità marittime assicurano che le informazioni relative alle ispezioni a norma del presente decreto, comprese le informazioni relative ai casi di non conformità e ai provvedimenti di fermo emessi, siano trasferite senza ritardi alla banca dati sulle ispezioni, istituita dalla Commissione ai sensi dell' della direttiva (UE) 2019/883, non appena: a) sia stato completato il rapporto di ispezione; b) sia stato revocato il provvedimento di fermo; oppure c) sia stata concessa un'esenzione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;197#art-14