Titolo IV

Art. 11

Modalità di ispezione

In vigore dal 23 apr 2024
1. L'Autorità marittima, ai fini della verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente decreto, ispeziona almeno il 15 per cento del numero totale di singole navi che fanno scalo nei porti nazionali ogni anno. Il numero totale di singole navi che fanno scalo corrisponde al numero medio di singole navi registrate nel triennio precedente nella parte del sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione di cui all'. 2. L'Autorità marittima seleziona le navi da ispezionare mediante il meccanismo unionale basato sul rischio di cui agli atti di esecuzione adottati dalla Commissione europea, ai sensi dell' della direttiva (UE) 2019/883. 3. L'Autorità marittima che accerta l'inosservanza degli obblighi e degli adempimenti previsti dall' dispone che la nave inadempiente non lasci il porto fino al conferimento dei rifiuti all'impianto di raccolta, tale da garantirne l'ottemperanza. 4. L'Autorità marittima se accerta che una nave ha lasciato il porto in violazione delle disposizioni di cui al presente decreto informa immediatamente l'Autorità marittima del successivo porto di scalo che vieta alla nave stessa di lasciare il porto fino alla verifica dell'osservanza delle disposizioni medesime, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'. 5. L'Autorità marittima definisce le procedure di ispezione atte a verificare il rispetto delle previsioni di cui all' anche da parte dei pescherecci e delle imbarcazioni da diporto omologate per un massimo di dodici passeggeri.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;197#art-11

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Modalità di ispezione (Art. 11 Recepimento della direttiva (UE) 2019/883, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE.) — Testo vigente | Portale Normativo