Titolo IV
Art. 10
Ispezioni
In vigore dal 23 apr 2024
1. Le Autorità marittime provvedono a ispezioni, anche casuali, per qualsiasi nave per verificarne la conformità al presente decreto.
2. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 306 del 10 dicembre 2020, il Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera provvede alle attività ispettive nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;197#art-10