Titolo II

Art. 5

Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti

In vigore dal 23 apr 2024
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le Autorità competenti predispongono, approvano e rendono operativo il Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti nel rispetto delle disposizioni del presente decreto e dei criteri indicati nell'Allegato 1. Ai fini della predisposizione del Piano, della sua modifica e del suo aggiornamento, è assicurata la consultazione di tutte le parti interessate, tra cui, gli utenti del porto o i loro rappresentanti, ivi incluse le associazioni di categoria, le autorità locali, gli operatori dell'impianto portuale di raccolta, le organizzazioni che attuano gli obblighi di responsabilità estesa del produttore e i rappresentanti della società civile. I piani di cui al presente comma sono sottoposti alla procedura di cui agli del decreto legislativo n. 152 del 2006, di competenza regionale. 2. Ai fini della approvazione del Piano di cui al comma 1 e dell'integrazione, per gli aspetti relativi alla gestione, con il Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto legislativo n.152 del 2006, il Piano è tempestivamente comunicato alla regione competente, che ne valuta la coerenza con il Piano regionale di gestione dei rifiuti esprimendosi entro sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione. 3. In caso di mancata predisposizione del Piano di raccolta dei rifiuti nei termini stabiliti al comma 1, la regione competente, previa diffida ad adempiere entro il termine di sessanta giorni, nomina, decorso inutilmente tale termine, un commissario ad acta per la predisposizione e l'approvazione dello stesso. 4. Nei porti in cui l'Autorità competente è l'Autorità marittima, la stessa d'intesa con la regione competente, emana una propria ordinanza che costituisce piano di raccolta di gestione dei rifiuti. Lo stesso costituisce integrazione, per gli aspetti relativi alla gestione, al piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il comune, o l'autorità d'ambito territoriale ottimale ove costituita, cura le procedure relative all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti, d'intesa con l'Autorità marittima per i fini di interesse di quest'ultima. Nei porti di cui al presente comma, la regione svolge le attività di cui all', comma 1, e all', comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e provvede ad ogni altra valutazione di compatibilità ambientale inerente al piano di raccolta. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 5. A seguito dell'approvazione del Piano di cui al comma 1 o di sue modifiche sostanziali, l'Autorità competente ne assicura l'adeguata comunicazione agli operatori delle navi, in particolare comunica la disponibilità di impianti portuali di raccolta, le tariffe applicate e le informazioni di cui all'Allegato A «Informazioni sul sistema di raccolta e gestione delle navi». L'Autorità competente comunica le medesime informazioni al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che cura l'aggiornamento del relativo archivio GISIS. Le informazioni di cui al primo periodo sono inserite, a cura dell'Autorità marittima, sul sistema SafeSeaNet, di cui all', comma 3. 6. Nel caso di porti ricadenti nello stesso territorio regionale, l'Autorità competente può approvare un unico piano di raccolta dei rifiuti, purchè il piano stesso indichi per ciascun porto il fabbisogno di impianti di raccolta e la disponibilità degli impianti portuali di raccolta esistenti. Fermo restando quanto previsto al comma 2, e al primo periodo del presente comma, se i porti inclusi nella medesima Autorità di sistema portuale sono ubicati in regioni diverse, l'Autorità può approvare un solo piano di raccolta. 7. In coerenza con la pianificazione regionale in materia di rifiuti, almeno ogni cinque anni e, comunque, in presenza di significativi cambiamenti operativi nella gestione del porto, il piano di raccolta e di gestione dei rifiuti è soggetto a nuova approvazione. Tali cambiamenti possono comprendere modifiche strutturali del traffico diretto al porto, sviluppo di nuove infrastrutture, modifiche della domanda e della fornitura di impianti portuali di raccolta e nuove tecniche di trattamento a bordo. Se durante il periodo di cinque anni di cui al primo periodo non si sono verificati cambiamenti significativi, la nuova approvazione può consistere in una convalida dei piani esistenti previa consultazione degli stessi soggetti che devono essere sentiti in sede di redazione. 8. I piccoli porti non commerciali, che sono caratterizzati soltanto da un traffico sporadico o scarso di imbarcazioni da diporto, sono esentati dall'applicazione dei commi da 1 a 4 solo se i loro impianti portuali di raccolta sono integrati nel sistema di gestione dei rifiuti comunale e se è garantito che le informazioni relative al sistema di gestione dei rifiuti sono messe a disposizione degli utenti dei porti stessi, da parte del gestore dei servizi portuali. Ai suddetti fini, con il decreto di cui all', comma 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono definite le caratteristiche dei porti di cui al primo periodo. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, se ricorrono le caratteristiche di cui al primo periodo, l'esenzione è comunque applicabile dall'Autorità competente con provvedimento motivato. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili comunica annualmente il nome e l'ubicazione di tali porti per via elettronica nella parte del sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione per lo scambio di dati marittimi, «SafeSeaNet», di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;197#art-5

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