Art. 19

Clausola di invarianza finanziaria

In vigore dal 26 mar 2021
1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, nè minori entrate a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 2. Le spese relative alle registrazioni e ai riconoscimenti degli stabilimenti previsti dai regolamenti di cui all' sono a carico delle imprese.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;27#art-19

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Clausola di invarianza finanziaria (Art. 19 Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117.) — Testo vigente | Portale Normativo