Art. 19
19 / 20Clausola di invarianza finanziaria
In vigore dal 26 mar 2021
1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, nè minori entrate a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
2. Le spese relative alle registrazioni e ai riconoscimenti degli stabilimenti previsti dai regolamenti di cui all' sono a carico delle imprese.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;27#art-19