Art. 14

Disposizioni in materia di registrazione dei trattamenti di cui al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 e al decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158

In vigore dal 1 mar 2022
1. Al fine di assicurare il completamento del sistema informatico di tracciabilità dei medicinali veterinari, dei mangimi medicati e dei prodotti intermedi disciplinato dagli articoli 89 e 118 del decreto legislativo del 6 aprile 2006, n. 193 e dall' del decreto legislativo del 3 marzo 1993, n. 90, a far data dal 28 gennaio 2022, data di applicazione del regolamento (UE) n. 2019/6, le registrazioni dei trattamenti di cui all'articolo 79 del decreto legislativo n. 193 del 2006 e di cui agli del decreto legislativo n.158 del 2006 avvengono esclusivamente in formato elettronico. Nei casi di mancata interoperabilità tra i sistemi informatici privati e il portale del sistema informativo veterinario Vetinfo, il termine di cui al primo periodo è differito al 30 aprile 2022. 2. Con decreto del Ministro della salute, previa intesa della Conferenza permanente dei rapporti tra Stato, regioni e province autonome, sono definiti i criteri e le modalità operative delle registrazioni in formato elettronico.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;27#art-14

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